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13/02/2009
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Terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuto |
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Legge n.2-2009 |
| Terre e rocce da scavo non contaminate non costituiscono rifiuto o sottoprodotto e possono essere riutilizzate liberamente in sito
La Legge 2/2009, conversione del D.L. 185/5008 "anticrisi", introduce significative semplificazioni con riferimento alle terre e rocce da scavo.
Per effetto di tale modifica le terre e rocce da scavo, purché utilizzate nello stesso sito di produzione, a fini di costruzione e allo stato naturale non sono più assoggettate alla disciplina dei rifiuti.
Le terre e rocce da scavo non possono essere più considerate rifiuti, ma nemmeno sottoprodotti se sussisto le seguenti condizioni:
a. che il suolo escavato non sia contaminato;
b. che lo scavo sia avvenuto nel corso dell'attività di costruzione;
c. che l'utilizzo di tale materiale sia diretto con certezza ad attività di costruzione;
d. che il materiale sia utilizzato allo stato naturale e nello stesso sito.
L'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009, ha modificato gli artt. 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come segue:
a) all'art. 185 è aggiunta la lettera «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Tale modifica recepisce le disposizioni dell'articolo 2, lettera c), della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, la 2008/98/Ce, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea del 22 novembre 2008.
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