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Politiche di sviluppo Rurale
Commissione Volontaria
01/08/2017

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:

di seguito si inviano alcune precisazioni in merito alle domande di aiuto approvate per l’annualità 2016/2017.

 Dalla campagna in corso 2016/2017, la mancata presentazione della domanda di  pagamento a saldo per le domande annuali entro i termini disposti dalla Regione (31 agosto 2017), comporterà l’applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dalla misura Investimenti, così come previsto dal D.M. 911/2017, art. 6 – “penalità”, salvo cause  di forza maggiore opportunamente documentate (Istanza on line v.  istruzioni operative).   

Istanza di rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all’aiuto dovrà presentare,  tramite il CAA o  libero professionista, non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento, l’Istanza di rinuncia avvalendosi dell’applicativo appositamente predisposto in ambito SIAN. Nella suddetta  istanza dovrà  essere indicata la causa di forza maggiore che ha determinato la rinuncia all’aiuto (flag).

Contestualmente, il beneficiario dovrà inoltrare alla Regione la documentazione atta a comprovare la causa di forza maggiore invocata. Completata l’istruttoria, la Regione comunicherà l’autorizzazione o il diniego alla istanza di rinuncia.

A titolo di riepilogo, la penale sarà applicata in tutti i casi in cui:

·       la rinuncia non è stata presentata,

·       la rinuncia è stata presentata fuori termine,

·       la documentazione per comprovare le cause di forza maggiore non è stata inoltrata alla Regione,

·       la Regione non autorizza la rinuncia per mancato riconoscimento della cause di forza maggiore invocate dal beneficiario.

Istanza di variante

Per variante si intende una qualsiasi modifica quali-quantitativa di uno o più investimenti previsti nella domanda di aiuto dichiarata ammissibile, compresa la rinuncia a singoli interventi, che comporti una variazione di spesa di ogni singola azione di oltre il 10%, ovvero quelle che riguardano variazioni di azioni.

Nel caso di variante il beneficiario deve presentare apposita istanza di variante, attraverso l’apposito applicativo SIAN. Tutta la documentazione relativa alla variante prevista dall’art. 18, lettera a) del bando regionale, deve essere poi trasmessa in forma cartacea al Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, al più tardi 45 giorni prima della scadenza fissata per il completamento degli investimenti, ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle stesse. Si ricorda che è consentita la presentazione di una sola variante per ciascuna domanda ammessa a contributo.

Le spese sostenute per le azioni/interventi oggetto di variante possono essere richieste a contributo con la domanda di pagamento saldo, solo se per le stesse il beneficiario ha presentato istanza di variante tramite l’applicativo SIAN ed ha inoltrato, alla Regione la documentazione necessaria a supporto della richiesta di variante.

Le spese, per essere ammesse, devono inoltre essere state sostenute in data successiva alle presentazione informatica dell’istanza di variante.

Inoltre, ai fini della presentazione e compilazione della domanda di pagamento saldo, le variazioni di spesa e/o di una o più azione/intervento rispetto al progetto ammesso inizialmente, sono ammesse e possono essere inserite  solo se il beneficiario ha presentato apposita istanza di variante (tramite applicativo SIAN) e se la stessa è stata autorizzata dalla Regione.

In caso di mancata presentazione di istanza di variante, o se l’istruttoria regionale si è conclusa con esito negativo, il beneficiario non potrà  effettuare alcuna modifica in fase di compilazione della  domanda di pagamento saldo rispetto a quanto ammesso all’aiuto per la spesa o per l’azione/intervento. Il tentativo di inserire eventuali modifiche,  determinerà l’impossibilità di rilasciare la domanda di saldo. 

Tramite il medesimo applicativo, predisposto per le varianti, si dovrà presentare l’Istanza nei casi di rinuncia ad una o più azione/intervento, rispetto al progetto ammesso all’aiuto (solo per le domanda a saldo annuali).

Anche in tale situazione la mancata presentazione della istanza di variante per la rinuncia ad una o più azione/intervento, non  permetterà alcuna modifica, rispetto all’ammesso, in fase di compilazione della domanda di pagamento saldo.

Modifiche minori

Le modifiche minori sono previste esclusivamente per ripartizioni di spesa tra le azioni nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, fino ad un massimo del 10%, purché non sia superato l’importo complessivo del contributo ammesso all’aiuto, e per cambi di preventivi.

Per le modifiche minori deve essere allegata una apposita relazione contenente la descrizione della modifica e la motivazione della stessa, in particolare:

a)      se la modifica minore interessa una ripartizione di spesa (per un massimo del 10%) tra azioni nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, deve essere allegata una relazione nella quale è descritta in dettaglio la spesa sostenuta ed indicata la motivazione che ha determinato l’esigenza della modifica in questione. La modifica minore della spesa non potrà determinare un importo e contributo maggiore rispetto all’importo richiesto con la domanda di aiuto ed ammesso all’aiuto in fase di istruttoria.

b)      Se la modifica minore interessa il cambio di preventivo rispetto a quello autorizzato in fase di istruttoria della domanda di aiuto, deve essere presentata, oltre al nuovo preventivo, una relazione nella quale è identificato l’intervento oggetto del nuovo preventivo e la ragione che ha determinato la necessità della modifica. Il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente se comporta un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, eccetto il caso in cui il cambio sia stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le spese sostenute e riferite alle modifiche minori, possono essere richieste a contributo anche con la domanda di pagamento saldo, ma possono ritenersi ammesse al finanziamento esclusivamente se:

-          eseguite prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo,

-          nella fase dell’istruttoria amministrativa e della verifica in loco, eseguita dal Servizio regionale, si accerta il rispetto dei requisiti previsti dal bando per le modifiche minori.

Per le modifiche “minori”, si potrà procedere senza alcuna istanza da parte del beneficiario. Nell’ambito delle modifiche minori si potranno  effettuare compensazioni di spesa tra azioni/interventi ma sempre in misura del 10%  rispetto alla spesa ammessa.

Economie di spesa

Il beneficiario che ha una economia di spesa rispetto a quanto ammesso all’aiuto, evidenziando il flag “economie di spesa” potrà inserire l’importo ridotto della spesa richiesta rispetto all’ammesso senza conseguenze purché l’importo sia maggiore di zero.

Non sarà possibile effettuare compensazioni di spesa in presenza di  economie. In pratica una economia di spesa per una operazione non potrà determinare un aumento di spesa per un’altra operazione, per tale procedura il beneficiario dovrà presentare apposita istanza di variante.

Per la funzione delle economie di spesa l’applicativo sarà aggiornato, e messo in esercizio, dalla seconda settimana di agosto 2017.

Per ogni problematica che verrà riscontrata a livello informatico, è necessario inviare mail a Simona Libertini mail:  simona.libertini@sofitertech.com e vitivinicolo@sofitertech.com, e per conoscenza a c.mandas@agea.gov.it e al sottoscritto: giuseppeantonelli@regione.umbria.it

Per segnalare eventuali problemi e/o anomalie deve essere sempre inviata la schermata SIAN e devono essere indicate il maggior numero di informazioni utili ad identificare il problema.

Per le altre disposizioni operative in merito a quanto sopra esposto si rimanda al bando regionale ed alle procedure previste nelle istruzioni operative AGEA n. 6/2017 e n. 24/2017.

 

Cordiali saluti

dott. Giuseppe Antonelli

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