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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Che cos’è 

La mediazione è un procedimento attraverso il quale chiunque può tentare di risolvere le proprie controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili avvalendosi dell’assistenza di un mediatore, professionista esperto, terzo rispetto alle parti ed imparziale, che assiste le stesse nella ricerca di un accordo per la composizione della lite.

Tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie è oggi disciplinato in maniera organica dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

 

Chi può esperire il procedimento

Il procedimento può essere esperito da chiunque: privati,consumatori, imprese, enti, organismi. 

 

Le materie oggetto di mediazione

Il procedimento di mediazione può essere esperito per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, quali per esempio:

  1. 1. contratti di appalto
  2. 2. vizi e difetti
  3. 3. transazioni commerciali
  4. 4. contenzioso in materia edilizia
  5. 5. contenzioso in materia di competenze professionali
  6. 6. controversie in materia di impiantistica e tecnologia
  7. 7. telecomunicazioni
  8. 8. subforniture

 

 

Inoltre la nuova normativa ha introdotto l’obbligatorietà dell’esperimento di tale procedimento, quale condizione di procedibilità al giudizio civile, per le seguenti materie: 

  1. 1. condominio 
  2. 2. diritti reali (proprietà, superficie, usufrutto, servitù ...)
  3. 3. divisione
  4. 4. successioni ereditarie
  5. 5. patti di famiglia
  6. 6. locazione
  7. 7. comodato
  8. 8. affitto di azienda
  9. 9. risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  10. 10. risarcimento del danno da responsabilità medica
  11. 11. risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  12. 12. contratti assicurativi
  13. 13. contratti bancari 
  14. 14. contratti finanziari.

 

Ciò significa che chiunque vorrà agire in giudizio per una delle materie di cui sopra, dovrà necessariamente e preliminarmente esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione presso un Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia.

La Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Perugia è iscritta al n. 68 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, per cui può gestire qualunque controversia.

 

Quali sono gli effetti di un accordo di conciliazione

Quando un procedimento di mediazione si conclude con un accordo, questo può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale. L’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

 

Quanto dura il procedimento

Il procedimento ha tempi molto brevi.

Il primo incontro si tiene normalmente entro 15 giorni dal deposito della domanda.

Il procedimento si conclude, salvo diversa concorde volontà delle parti, entro e non oltre 4 mesi dal deposito.  

 

La Commissione interprofessionale per gli affari di mediazione della Camera di Commercio di Perugia e degli Ordini e Collegi professionali

 
La Camera di Commercio di Perugia, gli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Perugia, degli Architetti Provincia di Perugia, dei Geologi Umbria, degli Ingegneri Provincia di Perugia, i Collegi dei Periti Agrari, dei Geometri Umbria, dei Periti Industriali Provincia Perugia, costituiti in Comitato interprofessionale, hanno iniziato da quasi un anno una stretta collaborazione che ha portato alla istituzione di una Commissione interprofessionale con funzioni consultive e propositive in materia di mediazione.

La Commissione è composta dai Sig.ri: Dr. Ing. Paolo Anderlini, Dr. Arch. Bruno Mario Broccolo, Dott.ssa Geol. Maria Grazia Ciarapica, Per. Ind. Enrico Rossi Ciucci, Per. Agr. Giancarlo Fiorelli, Dr. Agr. Pierluigi Trequattrini, Geom. Enzo Tonzani e per la CCIAA di Perugia Avv. Marco Giombini, Dott.ssa Marjan Ryon e Dott.ssa Antonella De Nunzio.

La Commissione dovrà, tra l’altro, periodicamente verificare il buon funzionamento del servizio e l’adeguatezza del regolamento di mediazione proponendo eventuali miglioramenti; individuare i tempi di formazione obbligatoria dei mediatori e proporre l’eventuale apertura dell’elenco della Camera tenendo conto delle professionalità che dovranno risultare necessarie per l’efficiente ed efficace erogazione del servizio.

Il Comitato  interprofessionale Area tecnica della Regione Umbria – Sezione Perugia, ha ritenuto, per tale motivo, di non costituire ad oggi un Organismo di Mediazione, e di avvalersi, quindi, della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Perugia, iscritta al n. 68 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

 

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