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Politiche di sviluppo Rurale
Commissione Volontaria
29/03/2018

 

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:

facendo seguito alla mail sotto riportata, il MIPAAF ha comunicato che in data 21 marzo u.s. con il numero 1-168 è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 recante “modifica del DM 15/12/2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercato dei prodotti agricoli – sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”. Lo stesso, già pubblicato sul sito istituzionale del MIPAAF, sarà inviato alla GURI per la pubblicazione.

 

Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dalle disposizioni emanate dall’AGEA prot. n. 21923 del 13.03.18, a partire dal 22 marzo 2018 scattano le limitazioni alla trasferibilità delle autorizzazioni al reimpianto di vigneti previste dal medesimo decreto e dalle suddette disposizioni dell’AGEA.

 

Si chiede alle organizzazioni/associazioni in indirizzo, di dare la massima diffusione alle disposizioni recate dal suddetto decreto e dalle disposizioni AGEA.

 

Per eventuali chiarimenti contattare il sottoscritto.

 

Cordiali saluti

 

dott. Giuseppe Antonelli

 

 

Il decreto ministeriale 935 del 13.02.18 che si allega, ha introdotto modifiche al D.M. n. 12272/15 relativo al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. A seguito del suddetto decreto AGEA Coordinamento ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione prot. n. 21923 del 13.03.18 che si allegano. Di seguito si riportano le novità principali.

 

A – TRASFERIBILITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI AL REIMPIANTO

 

L’art. 1, comma 5 del decreto n. 935 del 13.03.18 stabilisce quanto segue.

 

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. Tale disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del  D.M. n. 935 del 13 febbraio 2018 (cioè la data della registrazione dello stesso alla Corte dei Conti) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto ovvero sia stata data la comunicazione di intenzione di estirpo.

 

Considerato che alcune Regioni hanno previsto la comunicazione preventiva di intenzione di estirpo, le disposizioni AGEA stabiliscono che la “comunicazione di intenzione di estirpo” è da ritenersi equivalente all’estirpo effettivo.

 

Per quanto sopra si precisa che per la Regione Umbria, ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto sopra richiamato e dalle disposizioni dell’AGEA relativamente alla trasferibilità delle autorizzazioni, vale la data della comunicazione di intenzione di estirpo (mod. CIE) presentata alla Regione Umbria.

 

Le medesime disposizioni AGEA hanno altresì stabilito (pag. 12), che la disposizione relativa alla trasferibilità delle autorizzazioni, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo), da meno di 6 anni in una regione differente.

 

 

 

B – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI – ANNULITA’ 2018

 

Le disposizioni dell’AGEA n. 21923 del 13.03.18 di cui all’oggetto hanno altresì stabilito la procedura per  la presentazione delle domande per nuove autorizzazioni al reimpianto per l’annualità 2018.

 

Le domande possono essere presentate, esclusivamente tramite l’applicativo SIAN senza necessità di inviare la domanda cartacea, entro 30 giorni dall’emanazione della suddetta circolare AGEA.

 

Si ricorda che la Regione Umbria, ha stabilito di non applicare, anche per l’annualità 2018 i criteri di priorità previsti all’articolo 7-bis del decreto ministeriale in oggetto. E’ stato inoltre stabilito, ai sensi di quanto previsto all’art. 9bis, comma 1, lettera c) del suddetto decreto, di fissare un limite massimo per domanda di 25 ettari.

 

Il plafond di ettari disponibili a livello regionale per il 2018 è pari a 127,69 ettari.

 

Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

 

I richiedenti che intendono avvalersi della riserva di ettari (complessivamente 20 ettari) stabilita per le zone del cratere del sisma del 2016/2017, prevista dall’articolo 1 , comma 4, paragrafo 6 del D.M. n. 935/17, nella domanda dovranno specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti.

 

 

 

In considerazione delle novità sopra esposte, si chiede alle organizzazioni/associazioni in indirizzo, di dare la massima diffusione alle disposizioni recate dal suddetto decreto e dalle disposizioni AGEA.

 

Per eventuali chiarimenti contattare il sottoscritto.

 

Cordiali saluti

 

dott. Giuseppe Antonelli

 

 

 

Regione Umbria

 

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

 

Responsabile Sezione Produzioni vegetali e aiuti di Stato nel settore agricolo

 

Tel. 075-5045147

 

 

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