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Politiche di sviluppo Rurale
Commissione Volontaria
23/05/2018

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:

si inoltra per opportuna conoscenza la comunicazione di AGEA.

 

Cordiali saluti

 

dott. Giuseppe Antonelli

 

Per quanto indicato nella mail in calce del 17 maggio u.s. e per quanto disposto con le Istruzioni Operative dell’OP Agea n.24/2017 al  paragrafo 4, punto d) nel merito della data di emissione delle fatture: ”Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella di presentazione  informatica della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità stesse…”, si informa che si è provveduto a predisporre un controllo puntuale, tramite l’applicativo informatico, anche per la  presentazione della domande di pagamento saldo biennali 2016/2017, affinché possano essere inserite solo le fatture emesse in data successiva alla data di rilascio della domanda di aiuto. 

 

 Sarà possibile inserite solo le fatture la cui data di emissione risulta essere uguale o successiva a quella di rilascio informatico della domanda di aiuto.

 

L’eventuale tentativo di  inserimento di una data di emissione fattura antecedente a quella di rilascio della domanda di aiuto, determinerà una anomalia bloccante e non sarà possibile proseguire nella compilazione della domanda di  pagamento saldo biennale 2016/2017.

 

 Il controllo di cui sopra  sarà in esercizio a breve pertanto, sarà momentaneamente sospesa la funzione dell’applicativo per la presentazione/compilazione delle domande di pagamento saldo biennale 2016/2017.

 

 Si informa, inoltre, che il controllo per il “corretto” inserimento delle date di emissione delle fatture interesserà anche la data di rilascio della domanda di pagamento saldo (annuale/biennale) affinché non risultino inserite date di emissione fatture successive alla data di rilascio della domanda di pagamento.   

 

 Nel caso in cui, nella fase di verifica  per l’ammissibilità al finanziamento,  si dovesse accertare che rispetto a quanto indicato nella domanda di pagamento saldo una fattura risulta essere stata  emessa in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto la stessa non potrà essere ammessa al finanziamento, oltre alle conseguenze che verrebbero a determinarsi a carico del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento.

 

 Si chiede di divulgare a tutti gli operatori interessati le suddette disposizioni, contenute nelle  istruzioni operative Agea

 

 Grazie per la collaborazione

 

Saluti  

 

 Cinzia Mandas

 

AGEA

 

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