Di seguito alcune comunicazioni/scadenzari relative alla imminente scadenza delle rendicontazioni delle domande di PSR delle Misure 411/421/611 della prima graduatoria (2016), che sono state verificate presso gli uffici regionali competenti:
- E’ necessario, pena la decadenza della domanda, dimostrare entro i 18 mesi previsti dal nulla osta, di aver eseguito investimenti per un importo di spesa pari ad almeno il 25% rispetto al programma previsto e ammesso da nullaosta o da ultima variante approvata. Operativamente è necessario inserire nel portale SIAR (Gestione Domande di pagamento - rendicontazione pagamenti) le fatture e i relativi documenti di pagamento degli stessi, e “collegarli” con i singoli investimenti.
- Prima di presentare la domanda di saldo, accertarsi di aver indicato nel portale SIAR (tramite funzione Gestione conti correnti dedicati) tutti i conti correnti aziendali presenti su fascicolo aziendale SIAN utilizzati per i pagamenti del PSR ed in fase di rendicontazione selezionare, ovviamente, il conto corrente corretto dal quale è stato effettuato lo specifico pagamento.
- Per le domande che hanno richiesto l’anticipo, le D.D. n. 4126 e n. 4128 del 27 aprile 2018 (pubblicate nel BUR Serie generale n. 19 del 9 maggio 2018) e D.D. n. 4304 del 4 maggio 2018 (pubblicata nel BUR Serie generale n. 20 del 16 maggio 2018) consentono di presentare la domanda di saldo non tenendo conto del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipo e la liquidazione dello stesso (dedotti i 30 giorni previsti dalla procedure istruttorie); pertanto la scadenza dei 18 mesi viene posticipata di un termine pari al ritardo nella erogazione dell’anticipo (meno 30 giorni per i tempi istruttori). Tale termine risulta, però, “posticipato” per la sola presentazione della domanda di saldo, poiché la dimostrazione della spesa pari al 25% dell’investimento complessivo deve essere dimostrata entro il termine perentorio dei 18 mesi, come sopra ricordato.
- Si ricorda che in ottemperanza alle nuove disposizioni previste dal bando (Revisione bando e approvazione testo coordinato pubblicato su BUR serie Generale n 48 dell’8 novembre 2017) tutte le “varianti sostanziali” devono essere presentate un mese prima rispetto al termine ultimo previsto dal nullaosta; per chi ha richiesto l’anticipo (le D.D. n. 4126 e n. 4128 del 27 aprile 2018, pubblicate nel BUR Serie generale n. 19 del 9 maggio 2018 e la D.D. n. 4304 del 4 maggio 2018, pubblicata nel BUR Serie generale n. 20 del 16 maggio 2018) tale termine viene posticipato come per la presentazione della domanda di saldo di cui al punto precedente , del ritardo fra la richiesta dell’anticipo e la liquidazione effettiva da parte di Agea (dedotti i 30 giorni previsti per le fasi istruttorie). Nei mesi successivi, ricadenti nella fase di “penalità” relativamente alla “durata”, possono essere presentate solo domande di “variante non sostanziale” a consuntivo per la rimodulazione della spesa finale.
La Commissione PSR
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