Si trasmette quanto inviato dal Dott. Camilli della Regione:
Si ricorda che in attuazione della DD24/2020 tutte le prime notifiche al sistema biologico inserite nel SIB devono essere trasmesse alla Regione secondo quanto disposto dall’art 5 della stessa DD che si riporta
Da un controllo interno ci risulta che molte ditte non hanno assolto a tale obbligo. La regione sta predisponendo una comunicazione a tutte le ditte che non hanno assolto a tale obbligo.
Si ricorda che poiché trattasi di un adempimento obbligatorio la mancata osservanza dello stesso si ripercuoterà inevitabilmente sull’ammissibilità delle eventuali domande di sostegno presentate per l‘annualità 2020.
Articolo 5
Tipologie di notifica di attività con il metodo biologico
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano i prodotti individuati all'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l’inizio della loro attività nonché le variazioni successive alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui la stessa è esercitata.
I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell’operatore. Tali soggetti devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.
Le notifiche possono riguardare le seguenti tipologie:
Unitamente alla notifica di inizio attività va inviata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il versamento della citata imposta di bollo come da modello allegato alle presenti disposizioni (allegato 1).
Saluti
Dr. Paolo Camilli
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