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Politiche di sviluppo Rurale
Commissione Volontaria
24/04/2024

Si trasmette quanto inviato dalla Dott.ssa Toccacelo della REgione in merito alle mis. 4.1.1. e 4.2.1 del PSR 2014-2022:

 

Con la presente si informa che la Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 27/03/2024 ha disposto, tra l’altro, le modalità di assegnazione di risorse destinate agli avvisi pubblico in oggetto richiamato, concernente la tipologia di intervento 4.1.1 e 4.2.1 .

Il Servizio competente, con le allegate determinazioni dirigenziali n. 3885 e 3887 del 12/04/2024, pubblicate nel BUR Umbria n. 19 del 17/04/2024, ha attivato i relativi avvisi pubblici che consente alle imprese con istanze presentate a valere sugli avvisi in oggetto richiamati, ma non finanziate per carenza di fondi, di aderire alle procedure di scorrimento.

L’adesione agli avvisi approvato con le sopra citate determinazioni è possibile solo con la riproposizione della domanda originaria  sul sistema SIAN entro e non oltre il  10/06/2024, alle seguenti regole:

  • spesa/contributo/punteggio della domanda riproposta < spesa/contributo/punteggio della domanda originale;
  • non è consentito l’inserimento di nuovi investimenti non proposti nella domanda originaria;
  • i progetti dovranno essere rendicontati entro 3 mesi dall’eventuale comunicazione di concessione agli aiuti.

Alle domande che in base al punteggio autodichiarato risulteranno in posizione utile rispetto alla dotazione finanziaria verrà inviata la comunicazione di ammissione agli aiuti (nulla osta).

Si precisa che i suddetti nulla osta verranno inviati sotto condizione risolutiva in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità.

Qualora le risorse provengano da fondi non impegnati da altre misure a valere sul PSR per l’Umbria 2014/2022 le concessioni saranno emesse con ulteriore clausola risolutiva nelle more dell’approvazione del PO14 da parte della Commissione Europea.

I tecnici delegati dalle  imprese  che intendono aderire agli avvisi di che trattasi,  con mandato presente nel cassetto della piattaforma regionale SIAR,  sono invitati a trasmette i nominativi  delle imprese aderenti  che rappresentano ai Responsabili dell’istruttoria Silvia Fabrizi per la tip. int. 4.1.1 (mail sfabrizi@regione.umbria.it tel. 075.504.5083) e Federico Ciacca per la tip. int. 4.2.1 (mail fciacca@regione.umbria.it tel 075.504.5067), al fine di consentire l’associazione CUAA impresa - bando sian (id bando 4.1.1=975 e id bando 4.2.1=1202) - tecnico delegato.

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.

Daniela Toccacelo

 

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Cintia della Regione in merito al testo revisionato del CSR 2023-2027:

Al fine di fare chiarezza su alcuni aspetti inerenti le prossime attività di presentazione domande "sostegno 2024 _ CSR 2023-2027", in riferimento all'oggetto, si trasmette in via ufficiosa il testo di revisione del criterio della "Trasformazione di impegno in corso".

La nuova formulazione andrà a sostituire integralmente quanto declinato nei bandi di sostegno 2023 e 2024 degli interventi SRA01 e SRA29.

 Il testo revisionato sarà oggetto di apposita "Determinazione di aggiornamento Bando" che vi sarà trasmessa nei prossimi giorni, non appena licenziata.

 Cordialmente

 

  TESTO REVISIONATO

 

Trasformazione di impegno in corso ed aumento di superficie 

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l’intervento SRA01 (ovvero SRA29) in un altro impegno rafforzato.

Il nuovo impegno deve risultare costituito, oltre che dall’iniziale intervento SRA01 (ovvero SRA29), da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione degli interventi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, nelle forme e modalità di seguito riportate.

La trasformazione impegno è attiva fino all’annualità di presentazione domanda 2025, a valere per le domande di conferma impegno collegate a domande iniziali annualità 2023 e 2024.

In caso di Cambio Beneficiario (CB) la trasformazione impegno è attivabile sia dal cedente che dal subentrante.

Dal 2026 la “trasformazione di impegno in corso, cosi come declinata, non sarà più applicabile.

Per attivare la domanda di “trasformazione di impegno in corso” occorre procedere con la compilazione di una nuova domanda di sostegno, relativa ai due interventi capofila SRA01 o SRA29, andando poi a "fleggare" la finalità “trasformazione impegno” secondo le modalità definite dall’OP AGEA.

Attivando la trasformazione impegno è consentito l’aumento di superficie rispetto alla SOI presente nella domanda di sostegno iniziale.

Ai fini del rispetto del criterio del mantenimento, valgono e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. se la trasformazione impegno è richiesta dal beneficiario iniziale della domanda di sostegno, la domanda di trasformazione è ammissibile solo se la “nuova SOI trasformata” ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
  2. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario sia dal cedente che dal/dai subentrante/i, le domande di trasformazione sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle rispettive domande, ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
  3. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario solo dal cedente (ovvero solo dal/dai subentrante/i), le domanda di trasformazione e di conferma impegno sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle domande (di trasformazione e conferma impegno), ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione.

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, la domanda di trasformazione (e di conferma impegno) è considerata inammissibile con conseguente decadenza della domanda iniziale di sostegno.

La trasformazione impegno è ammissibile se ricompresa nelle seguenti casistiche:

-          da SRA01 a “SRA01 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA04, SRA12, SRA13, SRA24”;

-          da “SRA01+SRA12” a “SRA29+SRA12”;

-          da SRA01 a SRA29;

-          da SRA01 a “SRA29+un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”,

-          da SRA29 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;

La superficie richiesta ad impegno per SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24 deve risultare sotto impegno anche nella domanda trasformata di SRA01 (ovvero SRA29) nel rispetto delle casistiche sopra riportate, pena l’inammissibilità delle stesse superfici richieste in SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24.

Le domande di sostegno relative a SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24, possono essere rilasciate solo a seguito del precedente rilascio della domanda di sostegno/trasformazione di SRA01 o SRA29, pena la loro inammissibilità.

Il nuovo impegno è considerato assunto dal beneficiario per l’intero periodo specificato nel pertinente intervento, a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

 Dr. Francesco Cintia

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