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25/10/2012

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:

Con riferimento al bando regionale per la misura investimenti per la campagna 2011/2012 di cui D.D. n. 1289/12, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 8249 del 22.10.12, di prossoma pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, sono state tra l'altro adottate le seguenti determinazioni.

 

a) - Precisazione in merito all’art. 7 del bando regionale per la campagna 2011/2012 approvato con D.D. n. 1289/12.

 

L’articolo 7 dell’allegato A) alla D.D. n. 1289/12 stabilisce tra l’altro quanto segue.

“Le operazioni relative agli investimenti biennali ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere completate e rendicontate, a pena di decadenza e revoca dei benefici accordati, entro e non oltre il 31 agosto 2013. Tuttavia al fine di evitare la perdita di risorse comunitarie e garantire il massimo  utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale di Sostegno, i beneficiari titolari di domande biennali, a pena di decadenza della domanda e revoca del complessivo contributo accordato, sono tenuti a presentare alla Regione Umbria – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione dell’aiuto, la documentazione dimostrativa dell’avanzamento di almeno il 30% della spesa ammessa (fatture e relativi titoli di estinzione delle stesse).”

Tale disposizione, prevista al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, si applica soltanto qualora le risorse finanziarie disponibili per la misura risultino insufficienti a finanziarie tutte le domande dichiarate ammissibili.

 

b) - Precisazione in merito all’art. 11 del bando regionale per la campagna 2011/2012 approvato con D.D. n. 1289/12.

 

Il bando regionale per la campagna 2011/2012 approvato con D.D. n. 1289/12 stabilisce tra l’altro che entro il termine stabilito dall’AGEA è consentita la presentazione delle domande di pagamento dell’anticipo per progetti biennali.

I beneficiari delle domande per investimenti biennali, possono chiedere il pagamento anticipato del contributo assentito per un importo non superiore al 20%. L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta all’AGEA – O.P., corredata di una garanzia bancaria o assicurativa, pari al 110% dell’importo dell’anticipo, secondo modalità e termini stabilite dall’AGEA – O.P. nonché alla presenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

La mancata o incompleta presentazione della domanda di pagamento comporta la non inclusione dei beneficiario nell’elenco di liquidazione e la decadenza dell’aiuto.

Al riguardo si precisa che per decadenza dell’aiuto è da intendersi la decadenza parziale dall’aiuto concesso relativamente all’importo richiesto o richiedibile con la domanda di pagamento dell’anticipo. Inoltre tale disposizione si applica soltanto qualora le risorse finanziarie disponibili per la misura risultino insufficienti a finanziarie tutte le domande dichiarate ammissibili.

 
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