Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:
Con la presente si ricordano le tempistiche per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della ristrutturazione vigneti.
Il Regolamento n. 555/2008 all’art. 9 comma 2 , stabilisce che l’esecuzione delle operazioni di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti debba completarsi “entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo”.
Di conseguenza:
· per le domande con pagamento anticipato della campagna 2009/2010 pagate entro il 15.10.2010, il termine dei lavori scade il 31 luglio 2013
· per le domande con pagamento anticipato della campagna 2010/2011 pagate entro il 15.10.2011, il termine dei lavori scade il 31 luglio 2014
· per le domande con pagamento anticipato della campagna 2011/2012 pagate entro il 15.10.2012, il termine dei lavori scade il 31 luglio 2015
Il completamento dei lavori con la richiesta di collaudo deve essere presentata alla Regione Umbria – Direzione regionale risorsa Umbria – Ambito di coordinamento agricoltura, cultura e turismo – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, con allegata tutta la documentazione prevista dal bando ed indicata nella lettera di concessione (fatture, quietanze di pagamento, mod. C, ecc.). Il suddetto Servizio provvede ad inserire a sistema SIAN le “richiesta di collaudo” ai fini dei successivi controlli a cura dell’AGEA.
I termini sopra indicati per il completamento dei lavori e la conseguente “richiesta di collaudo”, possono essere prorogati ai sensi di quanto stabilito all’art. 9 comma 2 lett. a e b, per periodi complessivamente non superiori a 3 anni oltre il termine che era previsto per la realizzazione, su autorizzazione della Regione solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all’azienda di completare i lavori entro i termini previsti.
La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori, previa riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente alla Regione, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.
E’ possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall’art. 9, paragrafo 2 del reg. CE n. 555/2008, quali:
a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l’esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
c) decesso del beneficiario;
d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
e) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda.
Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.
Al riguardo, si evidenzia che laddove i beneficiari non presentino la richiesta di collaudo entro i termini previsti il completamento dei lavori, gli stessi non hanno più titolo per ottenere il contributo con le conseguenze finanziarie del caso (restituzione del contributo erogato anticipatamente oltre alla prevista penale del 20%).
Per quanto sopra esposto si chiede di osservare scupolosamente le suddette scadenze.
L’occasione è gradita per rinviare cordiali saluti
dott. Giuseppe Antonelli
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E-mail PEC: protocollo.odaf.umbria@conafpec.it
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E-mail PEC: protocollo.odaf.terni@conafpec.it