Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:
Si inviano le seguenti comunicazioni relative al settore vitivinicolo relative alla prossima vendemmia.
1) Con determinazione dirigenziale n. 5616 del 29.07.13, è stata fissato il periodo vendemmiale nella Regione Umbria per la campagna vitivinicola 2013/2014, dal 1 agosto 2013 al 30 novembre 2013. Dal 1 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni, ricordando che, come stabilito dall’art. 9 della legge n. 82/06:
- le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di tale periodo, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ufficio periferico di Ancona – sede distaccata di Perugia, Via Madonna Alta, 138, 06100 – Perugia, fax 075/5054230;
- è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori di tale periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale;
- per i seguenti vini tradizionali prodotti nella Regione Umbria: “vino passito” o “passito”, “vinsanto” o “vino santo” o “vin santo”, compresi i vini a denominazione di origine protetta e quelli ad indicazione geografica protetta, sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito e fino al 31 marzo 2014.
2) Con determinazione dirigenziale n. 5615 del 29.07.13, su richiesta del Consorzio Tutela Vini di Orvieto ai sensi dell'art. 14, comma 10 del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61, è stata autorizzata, per la vendemmia 2013, la riduzione della resa di vino classificabile come DOC Orvieto e Orvieto classico da 77 a 63 hl/ha, pari a q.li 90 di uva per ettaro. La riduzione delle rese riguarda tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, ad eccezione della tipologia superiore. Fermo restando il limite massimo di produzione totale di uva ad ettaro previsto dal disciplinare di produzione, i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vino DOC Orvieto e Orvieto classico, possono essere destinati, alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3) Con determinazione dirigenziale n. 5620 del 29.07.13, su richiesta del Consorzio Tutela Vini Montefalco ai sensi dell'art. 14, comma 10 del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61, è stata autorizzata, per la vendemmia 2013, la riduzione della resa di vino classificabile come DOCG Montefalco Sagrantino secco da 52 a 45,5 hl/ha, pari a q.li 70 di uva per ettaro. Fermo restando il limite massimo di produzione totale di uva ad ettaro previsto dal disciplinare di produzione, i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vino DOCG Montefalco Sagrantino secco, possono essere destinati, alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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