Una sentenza recente del TAR Lazio offre l’occasione per affrontare il delicato tema della ripartizione delle competenze professionali fra gli architetti e gli ingegneri, argomento oggetto dell’attenzione della giurisprudenza in molteplici occasioni.
Nel caso specifico, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona aveva adito il giudice amministrativo (senza fortuna, come vedremo meglio fra poco) per impugnare il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona con il quale si era stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico se non sottoscritti da un architetto.
Le argomentazioni a sostegno del ricorso hanno riguardato tre aspetti:
1) il potere dell’Amministrazione di esimersi dall’esaminare i progetti facendo riferimento soltanto alla qualifica del progettista;
2) il rapporto fra la norma dell’art. 52 del R.D. n. 2537/25 e la legislazione successiva,
3) la corretta interpretazione dell’art. 52 del R.D. n. 2537/25, in quanto detta disposizione non precluderebbe agli ingegneri di firmare progetti su immobili di interesse storico artistico, ove riguardanti la sola parte tecnica e non quella tipicamente artistica.
Sent. n. 7997 del 17 ottobre 2011 del TAR Lazio, sez. II quater Roma
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