Si trasmette quanto inviato dal Dott. Buldrini:
In relazione alle molteplici richieste che giungono quasi quotidianamente circa la possibilità di rendere eleggibili alle misure del futuro PSR 2014/2020 le eventuali spese sostenute a far tempo dal 1° gennaio 2014, si rappresenta quanto disposto dall'art 60, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che così recita:
“2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.
Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.”;
Quanto sopra al fine di fornire agli operatori agricoli corrette informazioni.
Distinti Saluti
Dott. Augusto Buldrini
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