Si trasmette quanto inviato dal Dott. Guelfi:
In relazione alle indicazioni impartite dal Responsabile di Misura 121 del PSR per l’Umbria 2007 – 2013, si informa che per tutte le domande di rettifica presentate in attuazione della DD n. 4042 del 22/05/2014 che prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico e' necessario presentare una relazione tecnica che permetta di valutare quanta parte dell’energia di picco contrattualizzata ex ante è destinata all'attività agrituristica.
Ciò in quanto l’attività agrituristica, pur riconosciuta dal codice civile come attività connessa, non è attività agricola e quindi non concorre al calcolo del dimensionamento dell’impianto.
Si specifica che quanto riportato nella relazione sopra citata verrà verificato in occasione del controllo in situ relativo alla domanda di pagamento del saldo.
Si fa inoltre presente che se, una volta esclusa la potenza impegnata per l’attività agrituristica, l’impianto è commisurato ai fabbisogni aziendali destinati alla produzione agricola, lo stesso è ammissibile al contributo. Se invece il dimensionamento eccede tali fabbisogni, non potendo considerare una quota parte dell’investimento, lo stesso non è ammissibile per intero.
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