Si trasmette quanto ricevuto dal Dr. Antonelli in merito all'oggetto:
Buongiorno
In vista della imminente scadenza per la presentazione delle domande di pagamento a saldo relative alle domande di aiuto biennali 2013/2014 e annuali 2014/2015, si forniscono alcune precisazioni in merito alla modalità di calcolo della riduzione di contributo accertata in fase di collaudo degli investimenti, così come previsto dai relativi bandi regionali.
Tale precisazione si rende necessaria al fine di uniformare la riduzione di contributo prevista dai bandi della misura degli investimenti dell’OCM con quella prevista dal P.S.R. per analoghe misure di investimento (es. misura 121).
Domande biennali 2013/2014
L’art. 15 del bando regionale per l’annualità 2013/2014 approvato con determinazione dirigenziale n. 9649/13 stabilisce che in tutti i casi, la variazione in diminuzione della spesa richiesta con la domanda di aiuto comporta le seguenti riduzioni del contributo:
La suddetta disposizione è applicabile alle domande biennali 2013/2014 in quanto le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2014/2015, sono risultate insufficienti a finanziarie tutte le domande dichiarate ammissibili.
La riduzione di contributo è calcolata come riportato nell’esempio che segue.
Spesa ammessa: € 100.000 (si fa sempre riferimento alla spesa complessiva ammessa con l’atto di concessione iniziale anche se successivamente sono state presentate varianti con riduzione della spesa)
Contributo concesso: € 40.000 (40% di € 100.000)
Spesa ammissibile rendicontata con la domanda di pagamento: € 70.000
% di riduzione della spesa: 30%
Contributo spettante a collaudo senza riduzione: € 28.000 (40% di € 70.000)
Riduzione di contributo accertata a collaudo: € 12.000 (€ 40.000 - € 28.000)
Quota di contributo sulla quale non si applicano riduzioni: € 8.000 (20% del contributo concesso pari ad € 40.000)
% di riduzione del contributo applicabile: 5% (30 - 20 = 10/2= 5)
Riduzione di contributo applicata: € 2.000 (5% del contributo concesso pari ad € 40.000)
Contributo liquidabile: € 26.000 (€ 28.000 - € 2.000)
Qualora invece venga accerta una variazione di spesa superiore al 40% è prevista la revoca dell’intero contributo concesso con il recupero dell’eventuale anticipazione erogata.
Domande annuali 2014/2015
L’articolo 18 del bando regionale per l’annualità 2014/2015 approvato con determinazione dirigenziale n. n. 158/15 stabilisce che in fase di collaudo degli investimenti realizzati, qualora venga accertata una riduzione della spesa eleggibile rispetto a quella ammessa con la domanda di aiuto, si applicano le seguenti riduzioni del contributo erogabile:
La riduzione di contributo è calcolata come riportato nell’esempio che segue.
Spesa ammessa: € 100.000 (si fa sempre riferimento alla spesa complessiva ammessa con l’atto di concessione iniziale anche se successivamente sono state presentate varianti con riduzione della spesa)
Contributo concesso: € 40.000 (40% di € 100.000)
Spesa ammissibile rendicontata con la domanda di pagamento: € 70.000
% di riduzione della spesa: 30%
Contributo spettante a collaudo senza riduzione: € 28.000 (40% di € 70.000)
Riduzione di contributo accertata a collaudo: € 12.000 (€ 40.000 - € 28.000)
Quota di contributo sulla quale non si applicano riduzioni: € 4.000 (10% del contributo concesso pari ad € 40.000)
% di riduzione del contributo applicabile: 10% (30 - 10 = 20/2= 10)
Riduzione di contributo applicata: € 4.000 (10% del contributo concesso pari ad € 40.000)
Contributo liquidabile: € 24.000 (€ 28.000 - € 4.000)
Qualora venga accerta una variazione di spesa superiore al 40% è prevista la revoca dell’intero contributo concesso.
Si chiede di informare i beneficiari interessati dei contenuti della presente comunicazione.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti
dott. Giuseppe Antonelli
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