Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:
In vista dell’entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 del nuovo sistema autorizzatorio per gli impianti di vigneti previsto dal Reg. (UE) n. 1308/13, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 1255 del 29.1015 che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale di mercoledì 4 novembre p.v., la quale prevede nuovi termini del procedimento amministrativo per il rilascio dei diritti di reimpianto di superfici vitate a seguito di estirpazione (DR) rispetto a quanto stabiliti con la D.G.R. n. 1931/04.
Diritto di reimpianto da estirpazione (DR)
Il suddetto atto ha stabilito che fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1931/04, si applicano i seguenti nuovi termini procedimentali per la concessione del diritto di reimpianto di superfici vitate:
· 10 novembre 2015 – termine ultimo per la presentazione delle richieste di estirpazione di superfici vitate per l’acquisizione del diritto di reimpianto;
· 20 novembre 2015 – termine ultimo per l’esecuzione dei controlli amministrativi prima dell’estirpazione effettuati dal competente Servizio regionale utilizzando la base dati dello schedario viticolo regionale;
· 20 novembre 2015 – scadenza del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta alla estirpazione ovvero per l’invio della comunicazione ai produttori di autorizzazione alla estirpazione delle superfici vitate;
· 30 novembre 2015 – termine ultimo per l’invio da parte dei soggetti interessati della comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitate utilizzando il “modello C” allegato alla D.G.R. n. 1931/04;
· 10 dicembre 2015 – termine ultimo per esecuzione dei controlli in loco a cura delle ex Comunità Montane in liquidazione sul 100% delle comunicazione di estirpazione pervenute autorizzate anche attraverso il silenzio-assenso;
· 23 dicembre 2015 – termine ultimo per la concessione ai produttori dei diritti di reimpianto di superfici vitate.
Le suddette scadenze si applicano anche alle richieste di estirpazione per il rilascio dei diritti di reimpianto di superfici vitate presentate precedentemente alla data di adozione della D.G.R. sopra richiamata.
Le richieste di estirpazione per l’acquisizione del diritto di reimpianto e le comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate successivamente alle scadenze sopra indicate sono irricevibili ai fini del rilascio dei diritti di reimpianto secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Si comunica infine che a partire dal 1 gennaio 2016 la Regione non potrà più rilasciare diritti di reimpianto, bensì “autorizzazioni” ai sensi della nuova normativa comunitaria e nazionale in materia, secondo modalità che sono in corso di emanazione con apposito decreto ministeriale.
Trasferimento diritti di reimpianto fuori Regione
Per quanto riguarda il trasferimento dei diritti di reimpianto fuori Regione restano confermate le disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 60 del 19.01.15.
Si invitano gli enti e le organizzazioni in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione.
Cordiali saluti
dott. Giuseppe Antonelli
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