Si trasmette quanto inviato dal Dott. Antonelli:
In merito alle Istruzioni operative n. 10 del 30.03.16 di cui in oggetto, si inviano alcune precisazioni fornite dall’AGEA in merito alla compilazione di alcuni quadri delle domande di pagamento.
Quanto di seguito riportato è riferito esclusivamente alla fase di compilazione delle domande di pagamento.
QUDRO B- INTERVENTI ESEGUITI:
1. In fase di compilazione delle domande di pagamento, per ogni singolo intervento nella “richiesta di pagamento”, l’importo della “spesa sostenuta” non potrà in nessun caso essere maggiore dell’importo risultante quale “spesa ammessa” in fase di istruttoria della domanda di aiuto “dati di concessione”.
2. Non è ammessa alcuna compensazione tra le singole spese riferiti ai singoli interventi. Nello specifico non è possibile ridurre una spesa per un intervento in favore di un aumento di spesa per un altro intervento.
3. In fase di istruttoria della domanda di pagamento gli Uffici regionali dovranno accertarsi della corretta indicazione delle spese sostenute per ogni singolo intervento. Nel caso l’importo indicato per la spesa sostenuta risultasse maggiore della spesa ammessa all’aiuto, l’importo che eccede la spesa ammessa all’aiuto non dovrà essere ammesso.
QUADRO DEI “Giustificativi di spesa e di pagamento”:
1. nella -prima colonna- denominata “Importo imponibile complessivo della fattura (IVA esclusa)” dovrà: essere indicato l’importo della fattura non comprensiva dell’IVA;
2. nella -seconda colonna- denominata “Importo finanziabile ai sensi del Reg. CE 555/2008 (IVA esclusa)”dovrà: essere indicato solo ed esclusivamente l’importo, relativo alla fattura, per il quale si chiede il contributo, IVA esclusa. Ne consegue (anche per logica) che, per ogni fattura, l’importo indicato nella -seconda colonna- non potrà mai essere superiore all’importo indicato nella -prima colonna-;
3. la somma complessiva degli importi indicati seconda colonna “Importo finanziabile ai sensi del Reg. CE 555/2008 (IVA esclusa)”non sarà mai maggiore rispetto alla somma complessiva degli importi indicati nella prima colonna “Importo imponibile complessivo della fattura (IVA esclusa)”.;
4. Il dato riferito all’ “Importo finanziabile ai sensi del Reg. CE 555/2008 (IVA esclusa)” sarà minore/uguale al “totale dell’importo della spesa ammessa all’aiuto” di cui al -quadro C – Riepilogo richiesta di pagamento.
Occorre prestare estrema attenzione affinchè la domanda di pagamento sia debitamente sottoscritta dall’Azienda richiedente con indicazione del luogo e data di sottoscrizione.
L’Azienda richiedente deve accuratamente prendere visione di tutti gli impegni, obblighi e dichiarazioni indicate nel “Quadro D” e dalla stessa sottoscritte.
Nella domanda dovrà essere presente il timbro e firma del responsabile di sede (CAA - Libero professionista o Regione/PA ).
Si chiede inoltre una particolare attenzione al rispetto delle tempistiche e dei termini, entro i quali possono essere richieste le varianti e le rinunce all’aiuto.
I termini in questione, indicati nelle Istruzioni operative in oggetto e, per quanto riguarda le varianti nel bando regionale, sono stati disposti in funzione delle attività e procedure che le Regioni e l’AGEA devono porre in essere in ottemperanza alle norme UE, non potranno in nessun caso essere oggetto di proroghe e/o modifiche.
Laddove possibile, sarà comunque cura di AGEA prevedere, tramite il servizio approntato sul portale SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, appositi “allert” per evitare errate compilazioni.
Si chiede infine di comunicare ai beneficiari di non modificare il c/corrente, i cui riferenti bancari sono stati indicati nelle domande di pagamento, fintanto che non sia avvenuto l’effettivo accredito del contributo.
La chiusura del conto corrente determina non solo il mancato accredito del contributo, ma lo stesso contributo a chiusura dell’esercizio finanziario (15 ottobre) non potrà essere oggetto di ripetizione del pagamento.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
dott. Giuseppe Antonelli
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