Con il D.M. 26/05/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2011, viene ulteriormente prorogato il termine di operatività del SISTRI come sistema esclusivo di tracciamento dei rifiuti.
Infatti il decreto in commento proroga il termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17/12/2009, prorogato da ultimo al 31/05/2011 dal D.M. 22/12/2010, entro il quale sono mantenuti gli obblighi relativi al Registro di carico scarico ed al Formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 delD. Leg.vo 152/2006. Dal giorno successivo al suddetto termine vige l'operatività esclusiva del SISTRI.
Per venire incontro alle differenziate esigenze degli operatori coinvolti, il decreto prevede che l'entrata a regime del Sistri sia definita secondo gli scaglioni di seguito indicati. Si fa notare che il termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17/12/2009, si riferisce alla vigenza degli obblighi relativi al Registro di carico scarico ed al Formulario di identificazione dei rifiuti, e che dunque l'operatività esclusiva del SISTRI opera a decorrere dal giorno successivo. Quindi, come il precedente termine del 31/05/2011 implicava l'operatività del SISTRI dal 01/06/2011, così i nuovi termini dovrebbero implicare, in base al contenuto letterale delle disposizioni, l'operatività a decorrere dal giorno successivo a quello indicato da ciascuno di essi. Sembra tuttavia evidente che l'intenzione del legislatore sia quella di indicare la data di inizio operatività del SISTRI.
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