“Nei miei incontri con gli imprenditori agricoli e le associazioni che li rappresentano ho raccolto la segnalazione dei loro gravi problemi in ordine all’indebitamento e al rischio di insolvenza. Il provvedimento che abbiamo ideato e che è stato inserito in questa manovra finanziaria dà una risposta concreta a una questione che rischiava di bloccare un intero settore. E’ importante tenere in considerazione anche il fatto che molte delle aziende indebitate non potevano ricevere neanche i premi della Politica agricola comune che spettavano loro. Chi ha un contenzioso, infatti, rischia di perderli”.
Così il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, Saverio Romano, è intervenuto durante la conferenza stampa, il 20 luglio, al Ministero in cui ha illustrato gli accordi di ristrutturazione e transazione fiscale nel settore agricolo previsti nella manovra finanziaria appena approvata dal Parlamento.
“Si tratta di un provvedimento storico perché finalmente mettiamo gli imprenditori agricoli nelle stesse condizioni dei loro colleghi di altri settori. Così potranno ristrutturare i loro debiti con lo Stato e nei confronti del sistema bancario uscendo così da una situazione che rischiava di paralizzare l’intero comparto”.
“Questo è il primo provvedimento in questo senso, prosegue il Ministro, dal '42. In ballo ci sono due milioni di posti lavoro e la necessità di dare sostegno a una situazione che si è ulteriormente aggravata negli ultimi tre anni. In questo modo aiutiamo le imprese agricole a uscire da una fragilità che era diventata strutturale. Si tratta di 980.000 aziende agricole su 1.620.000, di cui ben 700.000 nel Mezzogiorno d’Italia”.
Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale nel settore agricolo previsti nella manovra finanziaria appena approvata dal Parlamento (c.d. “legge Romano”)
Premessa
Le aziende agricole lamentano da tempo difficoltà finanziarie dovute ad esposizione debitorie nei confronti del sistema bancario, di Inps e del Fisco e che rischiavano di comprometterne l’esistenza stessa: 980 mila aziende agricole risultano infatti esposte, e di queste circa 700 mila nel Mezzogiorno d’Italia. Attraverso l’iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la prima volta, dopo 59 anni, estende all’imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali, senza determinare l’ulteriore effetto del fallimento. Obiettivo: Sollevare le imprese agricole dal rischio di insolvenza, dando loro concretamente la possibilità di ricominciare l’attività. Interventi legislativi: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Strumenti:
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (182-BIS)
La norma prevede, in sintesi, che l'imprenditore in stato di crisi possa richiedere al Tribunale, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (ad esempio un dottore commercialista) in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione, e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa, anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
TRANSAZIONE FISCALE (182-TER)
La norma prevede, in sintesi, che il debitore possa proporre il pagamento - parziale o anche dilazionato - dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
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