Cari Colleghi nel comunicarvi che è stato nominato il nuovo Commissario alla ricostruzione per le zone terremotate di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo nella persona del Dott. Giovanni Legnini, cologo l'occasione per informarvi sulle attività del CONAF sull'argomento.
Come saprete è in funzione il Tavolo Tecnico Sisma 2016 come costituito dalla Struttura Commissariale nel 2019 e composto dal Commissario Straordinario Prof. Farabollini, dalla sua struttura tecnica e legale, dai rappresentanti degli Ordini e Collegi dell’area tecnica del cratere (agronomi, ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti ind.li) e dai componenti funzionari degli Uffici Speciale per la Ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Pur dovendo affrontare tematiche prettamente operative (pagamento acconto 50% prestazione professionale, interventi immediata esecuzione, durc congruità, regolamentazione incarichi, piattaforma informatica Mude, livelli di danno, procedure burocratiche, ecc..) ci siamo più volte scontrati con una attività burocratica pesante, non univocità di interpretazione delle norme e ordinanze da parte dei quattro uffici regionali e da una lentezza cronica di un sistema che colpevolmente è in forte ritardo.
Questa informativa vuole fare un minimo di luce su quanto ad oggi siamo giunti a discutere sapendo che la figura del Commissario Straordinario è in questi giorni in prorogazio e che si attende o la riconferma od un nuova nomina; è stata redatta in comune accordo tra i tecnici rappresentanti dei Consigli Nazionali e si invita a trasmetterla ai colleghi dei territori colpiti dagli eventi sismici per opportuna conoscenza.
Art 12 bis D.L. n.189/2016 conv. dalla Legge n.229/2016 “semplificazione”, come aggiunto dalla Legge Sisma del 23-12-2019
Si ritiene questo passaggio fondamentale e molto delicato in quanto la sua piena applicazione potrà dare una effettivo impulso alle attività professionali dei colleghi per la presentazione delle relative pratiche. Il legislatore, peraltro non recependo i suggerimenti e le perplessità di noi tecnici, affida ed obbliga i professionisti a certificare le pratiche da presentare (entro determinate soglie da definire) con l’assunzione di tutte le responsabilità civili e penali che ne possano conseguire; questo fatto in un contesto di aleatorietà normativa ed interpretativa, come possiamo ben capire, è alquanto delicato. Ma tanto è, la legge è stata approvata ed una prossima Ordinanza definirà i limiti di importo e le modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o adeguamento simico e ricostruzione, delle abitazioni e attività produttive, danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi.
Abbiamo trattato quelle che erano le nostre pregiudiziali relative all’ordinanza.
1. Determinazione univoca del contributo effettuata attraverso un sistema di calcolo “blindato” messo a punto dalla struttura commissariale e che il risultato derivante rimanga un dato certo, ovviamente al netto di varianti in corso d’opera, fino alla fine dei lavori.
2. Individuazione di un preciso quadro in cui siano inequivocabilmente indicate le categorie di lavori che costituiscano opere strutturali, di finitura connessa e di finitura interna, senza interpretazioni a valle della presentazione del progetto;
3. Definizione di un sistema univoco di modulistica per tutte le attività da compiere, comprese pratiche da attivare presso enti terzi (comuni, parchi, ecc.) con compilazione automatica almeno dei dati ripetitivi;
4. Stabilire inequivocabilmente che i controlli in corso d’opera non possono mettere in discussione il progetto, il relativo calcolo del contributo e che gli stessi dovranno riguardare se l’eseguito corrisponda alle previsioni progettuali.
5. Prevedere la possibilità di attestazione del livello operativo anche preventivamente all’avvio della pratica dietro richiesta del proponente e del tecnico all’USR;
6. Nel periodo transitorio tra l’emanazione dell’ordinanza stessa e la messa a disposizione del sistema di calcolo “certificato” da parte della struttura commissariale, dovrà essere definita la possibilità di richiedere agli USR una attestazione del calcolo del contributo determinato dal professionista basato sostanzialmente sul quadro economico. Tale attestazione, visto che sarà univocamente definito cosa attiene alle varie categorie di opere, non riguarderà l’esame del computo metrico ma la corretta applicazione delle maggiorazioni, la corretta ripartizione delle voci nel quadro economico ecc. .
7. Dovrà essere rafforzato il front-office di tutti gli USR per chiarire dubbi applicativi.
Il legale della RPT, presente a ns. supporto, ha inoltre illustrato che la procedura Certificata, attraverso la quale sostanzialmente i professionisti vengono parificati a pubblici ufficiali come previsto ai sensi del DPR 380/01, non può essere sottoposta alle verifiche previste dalle vigenti ordinanze in quanto le stesse sono volte al controllo di auto-certificazioni e di procedimenti ordinari. Detto ciò tutte le regole relative ai controlli dovranno essere esposte nel testo dell’ordinanza e non richiamando procedimenti scritti altrove.
Da ultimo si è stabilito di ridurre (rispetto alle previsioni inserite nel testo visionato) le soglie di importo al disotto delle quali il D.L. 123/2019 impone di applicare il procedimento “certificato” ma senza stabilire i numeri (orientativamente dimezzandoli). A tale proposito si è chiesto inoltre di stabilire soglie ulteriormente ridotte per i “fuori cratere” che non possono beneficiare dei procedimenti agevolati per la definizione delle sanatorie e della possibilità di non certificare le conformità edilizie e urbanistiche.
Nell’incontro successivo si è proceduto all’esame del nuovo testo dell’Ordinanza sulla Certificazione delle pratiche e anche in questa occasione abbiamo assistito alle più diverse interpretazioni, da parte degli USR, sui diversi punti discussi.
In ogni caso, grazie alle nostre istanze, abbiamo reso possibile le seguenti modifiche al testo.
1. Allineamento dei limiti di importo, fino ai quali si applica la procedura certificata, sostanzialmente alla soglia più bassa.
2. Definizione dei limiti di responsabilità nei casi in cui i professionisti incaricati alla predisposizione delle pratiche siano più di uno.
3. Esplicita esclusione di responsabilità del professionista se gli enti competenti entro 30 giorni dalla richiesta di accesso atti non forniscono i precedenti richiesti; è inoltre pacifico che la certificazione si farà con i documenti formalmente reperiti escludendo responsabilità per atti che si palesassero successivamente.
4. Segnalazione agli Ordini e Collegi, nonché all’osservatorio, per gravi errori di determinazione del contributo o per mendaci dichiarazioni rese.
5. Nel caso di richiesta di verifica di congruenza del calcolo di contributo agli USR, è stato eliminato il previsto termine, a nostro carico, di giorni 15 per correggere la pratica. Parallelamente se entro 90 giorni non si da corso alle eventuali correzioni di pratica e dei conseguenti elaborati, la stessa si intenderà decaduta. Inoltre l’istruttoria della pratica non si avvierà, in questi casi, fino alle sistemazioni necessarie.
6. Stralcio dalla futura ordinanza degli allegati, per i quali la stessa fisserà un termine di giorni 15 per la loro adozione con altro atto da parte del Commissario.Ciò ci consente di analizzare ed emendare i documenti che saranno trasmessi.
In merito al punto relativo alla verifica di congruenza del calcolo del contributo, essendo questa fattispecie prevista nel periodo transitorio tra l’emanazione dell’Ordinanza e la predisposizione del sistema certificato e blindato a cura della struttura commissariale, noi abbiamo ulteriormente rilanciato il fatto che saremmo più favorevoli alla soluzione in cui la procedura autocertificata partisse solo dopo la sua adozione ufficiale.
Dobbiamo rilevare che alcuni USR non si sono detti d’accordo, altri, invece, molto critici rispetto alla possibilità di mettere in piedi il sistema di calcolo stesso.
Inoltre, siccome appariva nel testo dell’ordinanza il fatto che non fossero stati regolamentati, come invece richiesto, i controlli in corso di esecuzione, ci è stato sottoposto il testo di una cosiddetta ordinanza omnibus che al suo interno, in effetti, introdurrebbe la modifica all’ordinanza 59.
All’interno dello stesso testo è stato inserito un articolo che sancisce il divieto della modifica del livello operativo successivamente alla sua approvazione. Pertanto la somma di queste disposizioni sancisce che sostanzialmente i controlli in corso d’opera riguardano il confronto tra progetto ed eseguito e che non si rimette in discussione il contributo.
È stato inoltre richiesta la possibilità di sottoporre all’approvazione preventiva il progetto architettonico e solo successivamente integrare la pratica con le altre progettazioni (strutturale, impiantistica, ecc.) ma essendo la procedura “certifica” e la conferenza permanente autorizzativa, tale procedimento non può essere attivato.
Tuttavia sarebbe possibile richiedere un parere preliminare alla Conferenza ai sensi della 241 ed è comunque possibile richiedere il parere preliminare di cui al DPR 380 al comune competente. Abbiamo posto all’attenzione dei presenti che sarebbe comunque opportuno che gli USR abbiamo traccia di questi procedimenti anche con le finalità acceleratorie.
Abbiamo inoltre sottoposto alla riflessione dei presenti le possibili criticità di copertura assicurativa sul procedimento certificato. È volontà di tutti approfondire il tema ed eventualmente di sostenere l’emanazione degli atti necessari alla risoluzione delle eventuali problematiche.
Il Consigliere Nazionale, Delegato per il Sisma
Stefano Villarini, Dottore Agronomo
La Presidente Conaf
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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